Statuto e regolamento applicativo

Art. 1 (NATURA E FINI)

1. L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – Assocamerestero – è associazione senza scopo di lucro, costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, al fine di rappresentare e valorizzare le Camere di Commercio Italiane all’Estero in raccordo con gli altri enti del sistema camerale italiano, nelle sue connessioni a livello internazionale e le sue articolazioni a livello territoriale, con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori economici. 

Questa formulazione sottolinea che le CCIE trovano in Assocamerestero il loro momento di sintesi e di rappresentanza, dando vita ad un sistema “a rete”. 

Esiste, in altre parole, un rapporto di reciprocità in virtù del quale Assocamerestero deve la sua legittimazione alle CCIE aderenti e queste, a loro volta, si integrano nel sistema al momento della loro adesione ad Assocamerestero. 

La rappresentanza che Assocamerestero esercita per la valorizzazione delle CCIE si estende a tutti i livelli, come specificato nella seconda parte dell’articolo. 

Art. 2 (SOCI)

1. Sono soci: 

a) le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), riconosciute dal Governo italiano ai sensi della Legge 1º luglio 1970, n. 518; 

b) l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), con una rappresentanza paritetica rispetto al numero di soci di cui alla lett. a) precedente; 

c) può associarsi, previa delibera e secondo le modalità definite dal Consiglio Generale, ogni altro soggetto pubblico o privato i cui fini o attività siano volti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e delle comunità degli affari. 

Il disposto statutario opera una distinzione tra Camere “riconosciute dal Governo italiano” e Camere prive di questo riconoscimento (comprese, invece, sotto la dizione del comma 2: “… ogni altro soggetto pubblico o privato …”). La ragione di ciò si collega al fatto che la parte pubblica – il cui “riconoscimento”, costituisce una sorta di “credenziale” che accresce l’affidabilità della nostra presenza sul territorio, oltre a consentire l’accesso al co-finanziamento ministeriale – ritiene che la denominazione di CCIE debba collegarsi all’esistenza dei requisiti richiesti dal citato disposto legislativo, verificata per almeno due anni e sancita dal riconoscimento. 

Ne consegue, quindi, che le Camere costituite in conformità agli indirizzi forniti da Assocamerestero sotto i nostri auspici (e quasi sempre con i nostri supporti), sono soci alla stessa stregua delle prime, anche se lo Statuto le cita separatamente. 

Per quanto riguarda Unioncamere (lett. b del comma 1), la sua pariteticità si concretizza attribuendole, in sede assembleare, un numero di voti pari a quello delle CCIE esistenti in quel dato momento. 

Art. 3 (AMMISSIONE E CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI)

1. Il Consiglio Generale decide l’ammissione dei nuovi soci di cui all’art. 2, comma 1, lettera c.

2. La qualità di socio cessa:

a) per lo scioglimento dell’organismo associato;

b) per recesso, che deve essere comunicato almeno quattro mesi prima della fine dell’esercizio sociale e produce effetto per l’esercizio successivo; 

c) per decadenza nel caso previsto dal comma 2 dell’art. 13. 

3. La qualità di socio può essere temporaneamente sospesa o cessa:

a) per morosità nei pagamenti delle quote associative. Nel caso di morosità continuativa per 2 anni, il socio è sospeso e perdurando la morosità fino al terzo anno, il socio è escluso; 

b) per inottemperanza alle decisioni sugli standard organizzativi (Art. 7, comma 7, lettera h).

I requisiti elencati dal già citato disposto legislativo possono essere assunti anche per la valutazione che deve compiere Assocamerestero, dal momento che i requisiti che si chiedono ad una Camera per associarsi sono una “carta” costitutiva, una sede, organi direttivi, una struttura operativa, una capacità relazionale e promozionale, ecc. Ciò che Assocamerestero richiede in più, e considera anzi imprescindibile, è l’esistenza – tra gli organi – del Consiglio Generale, che il legislatore invece non elenca (in quanto ritenuto ininfluente ai fini del riconoscimento). 

Se questi sono gli elementi attraverso cui si realizza formalmente il procedimento di ammissione, nella pratica la costituzione, e quindi l’inserimento nel “sistema”, di una nuova Camera vede quasi sempre Assocamerestero chiamata in causa dagli stessi promotori, che necessitano della sua assistenza, per dotarsi dei requisiti indispensabili per configurarsi come una CCIE. 

I casi in cui il processo costitutivo non segue questa falsa-riga sono un’eccezione, e solo per questi si prevede una richiesta formale, si può quindi parlare di “adesione”, anche se formalmente spetta al Consiglio Generale di Assocamerestero decretarne l’ammissione (ved. appunto il comma 1. di questo articolo). 

Per quanto riguarda, poi, la cessazione, i casi sub a) e b) del comma 2., come pure quello disciplinato dalla lett. a) del successivo comma 3., sono auto-esplicativi e dispensano quindi da commenti o integrazioni. 

Rimangono i casi contemplati dalla lett. c) del comma 2. e quelli della lett. b) del comma 3., che richiedono invece integrazioni applicative. Entrambi fanno riferimento ad altri articoli, che disciplinano rispettivamente la decadenza per comportamenti incompatibili con le nostre finalità e la difformità rispetto agli standards organizzativi. 

Peraltro, la casistica del primo tipo trova completo ed esauriente inquadramento nello stesso art. 13, per cui rinviamo a quel momento ogni commento, mentre per quella del secondo tipo è questa la sede in cui formulare le necessarie integrazioni, tenuto conto che l’art. 7 stabilisce solo alcune competenze e non entra nel merito della perdita della qualità di socio. 

Pertanto, spetta al Consiglio Generale pronunciarsi sulla sussistenza di situazioni in cui si configura la “inottemperanza alle decisioni sugli standards organizzativi” ed adottare le misure più rispondenti (ossia la sospensione e/o la cessazione che, stando al dettato statutario, può essere comminata senza passare necessariamente per la sanzione più lieve). 

Comunque, il disposto che parla di “inottemperanza alle decisioni sugli standards organizzativi” va contestualizzato a situazioni e circostanze di natura variabile e tali quindi da non consentire la redazione di una casistica che abbia validità permanente ed universale. 

In altre parole, gli standards organizzativi sono – devono essere – la risposta a contesti di mercato ed a realtà camerali tutt’altro che uniformi, oltre che suscettibili, di modificarsi nel tempo: da ciò l’impossibilità di definire ed elencare categorie valide oggettivamente. 

Detti standards vengono adottati e resi noti attraverso i quotidiani canali di comunicazione esistenti tra il centro e la periferia (comunicazioni presidenziali; newsletter; siti web e collegamenti informatici; rilevamenti statistici ed indagini periodiche; attività progettuale; momenti assembleari, ecc.). 

Conviene aggiungere che quando si parla di standards ci si riferisce, di norma, a: 

  • le risorse materiali (sede, attrezzature e dotazioni informatiche); 
  • le risorse umane (il Segretario Generale ed un organico rapportato a determinati parametri); 
  • i livelli di attività (attività promozionale, capacità progettuale, criteri di funzionamento, modalità di comunicazione, ecc.); 
  • la capacità relazionale (in tutte le direzioni: soci, altre CCIE, istituzioni locali ed italiane, pubbliche e private, associazioni, operatori economici, organi di informazione). 
Art. 4 (SCOPI SOCIALI)

1. L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero: 

  • rappresenta, nella loro globalità, le CCIE presso le istituzioni italiane, estere e multinazionali, altri organismi, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni imprenditoriali nazionali ed estere, le comunità degli affari;
  • tutela e diffonde l’immagine delle CCIE in Italia e nel mondo;
  • cura il raccordo e la collaborazione tra le CCIE e gli altri enti del sistema camerale italiano anche per la valorizzazione, in una logica multilaterale, dell’azione delle comunità imprenditoriali rappresentate dalle CCIE.

2. Per l’assolvimento di queste finalità, Assocamerestero: 

  • favorisce lo sviluppo dell’attività delle CCIE, elaborando linee e proposte comuni e fornendo i servizi necessari di supporto e assistenza, nonché operando per lo sviluppo della rete delle Camere italiane nel mondo;
  • promuove l’instaurarsi di modalità di collegamento tra le CCIE, sviluppando il potenziale di aggregazione per aree geo-economiche e ambiti tematici di attività;
  • promuove - in base all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni - opportune forme di collaborazione, anche mediante accordi e intese formali, con i Ministeri, l’ICE e gli altri soggetti del sistema pubblico per l’internazionalizzazione, le Regioni e gli enti pubblici, gli organismi di rappresentanza delle imprese, le comunità d’affari italiane all’estero, nonché con altre entità e istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, aventi finalità analoghe;
  • promuove rapporti e collaborazioni tra le CCIE, tra queste e gli altri organismi del sistema camerale italiano, come definito dall’art.1 comma 2 del D.Lgs. 219 del 2016 con le strutture ed i sistemi di servizi, in particolare fiere, saloni, con aziende singole e associate, con le agenzie di informazioni, il sistema delle reti professionali, gli istituti di credito, ecc.;
  • assiste le CCIE nei rapporti con entità ed istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, con le organizzazioni imprenditoriali, con gli agenti economici;
  • sviluppa azioni e programmi riferiti alle rinnovate competenze delle Camere di Commercio Italiane, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo, all’orientamento al lavoro, alle professioni e all’alternanza scuola-lavoro, all’attività di mentoring di imprese, alle tematiche della digitalizzazione e dell’e-commerce, al sostegno delle start-up innovative, alla qualificazione aziendale dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e sociale;
  • promuove la diffusione e lo scambio delle informazioni da e per le CCIE e/o delle loro aggregazioni, sulle opportunità di affari e di cooperazione;
  • realizza studi, indagini e ricerche, su richiesta delle CCIE o comunque a loro utili, nonché programmi di formazione, assistenza, internazionalizzazione e sviluppo e partecipa a progetti e programmi finanziati da organismi nazionali, internazionali ed europei;
  • supporta l’Unioncamere nella definizione delle strategie di internazionalizzazione del sistema camerale italiano, anche in vista della loro proposizione nelle sedi istituzionali deputate;
  • raccorda e coordina – anche d’intesa con Unioncamere e le sue strutture – progetti di rete realizzati nell’interesse del sistema camerale italiano, sia su propria iniziativa che affidati da enti pubblici e privati;
  • ove ritenuto utile ed opportuno organizza servizi per singole CCIE o per gruppi di CCIE, secondo specifici accordi che ne definiscono le modalità;
  • pone in essere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei suddetti scopi.

3. Nell’ambito dei propri scopi Assocamerestero può, tra l’altro, partecipare ad altri soggetti pubblici o privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività di interesse per il sistema delle CCIE.

Per essere auto-esplicativo, questo articolo non richiede commenti. 

Art. 5 (SEDE)

1. Assocamerestero ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21. Il Consiglio Generale ne fissa la sede operativa. 

Non sono richieste integrazioni. 

Art. 6 (ORGANI)

1. Gli organi sono: 

a) l’Assemblea; 

b) il Consiglio Generale; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei Sindaci; 

e) il Collegio dei Probiviri. 

2. I Consiglieri con diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 anni e possono essere confermati per due ulteriori mandati consecutivi. Se durante il periodo di carica viene meno la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo, detti componenti decadono. I Consiglieri restano, comunque, in carica sino alla nomina dei successori.

Relativamente al comma 1, tenuto conto che lo Statuto si sofferma (a cominciare dall’articolo che segue) specificamente su tutti questi Organi, ne consegue che le dovute integrazioni troveranno la loro logica collocazione in ciascuno di essi. 

Per quanto riguarda il comma 2, va detto che qualora si verifichi la fattispecie che dà luogo alla decadenza, conviene prevedere una tempistica entro la quale provvedere alla nomina del subentrante, così da evitare il protrarsi di presenze ormai prive della titolarità della rappresentanza. 

La disciplina di questa tempistica non può, tuttavia, essere uniforme, dal momento che sia il Presidente che i Consiglieri hanno provenienze diverse: a) Rappresentanti di Area, b) Presidenti di CCIE non Rappresentanti di Area, c) Rappresentante dei Segretari Generali di CCIE, d) Rappresentanti di CCIAA, e) Rappresentante del Ministro. Ne consegue che, analogamente a quanto deciso per il comma 1, si rinvia la regolamentazione della decadenza al punto in cui lo Statuto enuncia la costituzione del Consiglio Generale (art. 8). 

Ed ancora a proposito del comma 2, si ribadisce che laddove si parla di “due ulteriori mandati consecutivi”, si deve intendere (e la parola “consecutivo” ha lo scopo di evitare eventuali interpretazioni difformi) che è configurabile il caso di una rielezione, una volta che sia trascorso l’intervallo di almeno un mandato senza aver ricoperto cariche sociali. 

Art. 7 (ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI)

1. L’Assemblea è costituita con rappresentanza paritetica tra le CCIE ed Unioncamere. 

2. Fanno parte dell’Assemblea eventuali altri soci ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del presente Statuto.

3. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Presidente di Assocamerestero mediante avviso scritto, diffuso anche per via telematica e/o fax, recante la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Tale avviso dovrà essere spedito almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. 

4. La convocazione di Assemblee straordinarie è ammessa su richiesta di almeno due terzi degli associati. 

5. Le Assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con l’ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza (audio-video o anche solo audio), previo riconoscimento e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. È possibile procedere all’approvazione del verbale di seduta anche tramite assenso via PEC da parte dei soci presenti.

6. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti esprimibili. In Assemblea ogni CCIE è rappresentata dal suo Presidente oppure, su sua delega, da un membro del Consiglio della stessa o da un Presidente di altra Camera associata. Ogni Presidente presente può essere portatore di una sola delega.

7. L’Assemblea: 

a) definisce gli indirizzi generali dell’attività; 

b) fissa l’ammontare delle quote dei soci; 

c) approva il conto consuntivo e delibera il bilancio di previsione; 

d) nomina, tra soggetti residenti in Italia, i componenti del Collegio dei Sindaci determinandone il compenso;

e) nomina il Collegio dei Probiviri; 

f) delibera le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Generale o da un terzo degli associati;

g) su proposta del Consiglio Generale, definisce la composizione delle Aree, aggregazioni geo-economiche nell’ambito delle quali le CCIE si articolano;

h) su proposta del Consiglio Generale, approva gli standard organizzativi e la tipologia di servizi cui le CCIE associate debbono fare riferimento;

i) sempre su proposta del Consiglio Generale, approva il Regolamento dell’Associazione;

j) delibera lo scioglimento dell’Associazione. 

Con riferimento all’enunciato del comma 1, si è già avuta occasione di specificare (art. 2. I Soci) che la riferita “rappresentanza paritetica” con Unioncamere si concretizza attribuendole un numero di voti uguale al totale di CCIE esistenti al momento della celebrazione dell’Assemblea.

L’articolo elenca prerogative, compiti e poteri dell’Assemblea, mentre è sottinteso che in presenza di situazioni non espressamente disciplinate, surrogherebbe la legge ordinaria sulle associazioni senza fini di lucro. Peraltro, per evitare eventuali dubbi interpretativi, si aggiungono alcune specificazioni:

  • al comma 4, è sottinteso che la convocazione di Assemblee straordinarie, “ammessa su richiesta di almeno due terzi degli associati” deve essere rivolta al Presidente (o a chi ne fa le veci), rispettando le stesse procedure enunciate a proposito di quella ordinaria (comma 3); 
  • il riferimento alle decisioni assembleari (comma 6) va integrato con la definizione delle modalità, in aggiunta a quella riguardante il tipo di maggioranza (i due terzi). Anzitutto, questa omissione implica che spetta al Presidente proporre dette modalità (per alzata di mano o altra forma di voto palese). Si procede invece a votazione segreta se la richiesta viene sottoscritta da un numero di soci rappresentativo di almeno il 20% dei voti esprimibili, oltre quello di Unioncamere. A proposito della delega che il Presidente camerale può rilasciare a favore di altro membro del Consiglio o di altro collega Presidente di CCIE, si stabilisce che Assocamerestero faccia invio del fac-simile della stessa unitamente alla comunicazione con cui viene convocata l’Assemblea. Al fine di stimolare la partecipazione diretta della Camera, il numero di deleghe di cui un soggetto presente può essere portatore è limitato ad una.
  • alla lett. b) del comma 7: “(l’Assemblea) fissa l’ammontare delle quote dei soci”, non viene specificato l’organo proponente. Per prassi consolidata, spetta al Presidente formulare la relativa proposta; 
  • per tutte le altre materie di competenza dell’Assemblea, al di fuori di quelle in cui si menziona espressamente che la decisione è assunta “su proposta del Consiglio Generale”, si sottintende che l’organo proponente è il Presidente (lettere a, c, d, e, j del comma 7).
Art. 8 (CONSIGLIO GENERALE)

1. Il Consiglio Generale è composto da: 

a) i Presidenti di CCIE eletti come Rappresentanti delle Aree geo-economiche nell’ambito delle quali esse si aggregano; 

b) un Presidente di CCIE eletto dalla componente “estera” dell’Assemblea, con diritto di voto; 

c) un rappresentante designato dai Segretari Generali delle CCIE, con diritto di voto; 

d) il Presidente di Unioncamere – o un suo delegato permanente – e, su indicazione dell’Unioncamere, un numero di rappresentanti di CCIAA tale da assicurare insieme al Presidente o delegato di Unioncamere la parità con quelli di cui alle lettere precedenti;

e) il rappresentante designato dal Ministro dello Sviluppo Economico.

2. Partecipano al Consiglio Generale, senza diritto di voto: 

a) il Direttore Generale competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o un suo delegato;

b) il Direttore Generale competente del Ministero dello Sviluppo Economico o un suo delegato; 

c) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

d) un rappresentante designato dall’ICE;

e) i rappresentanti di altri soci ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del presente Statuto.

3. Il Consiglio Generale, composto dai membri con voto deliberativo: 

a) elegge fra i propri membri il Presidente e, con votazione separata, il Vicepresidente. Nel caso in cui il Presidente sia espressione del mondo camerale estero, il Vicepresidente dovrà essere espressione di istituzioni o enti italiani e viceversa; 

b) delibera il programma annuale di attività;

c) delibera il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

d) delibera eventuali variazioni al bilancio di previsione;

e) delibera il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

f) assume le decisioni relative alla costituzione e cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente;

g) nomina il Segretario Generale;

h) decide le spese;

i) può costituire presidenze d’onore e un numero limitato di Comitati per il conseguimento degli scopi sociali. I rispettivi Presidenti partecipano al Consiglio Generale senza diritto di voto; 

j) assume ogni altra decisione non attribuita ad altri organi;

k) può istituire un Comitato consultivo costituito da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e/o esperti di comprovato alto rilievo sui temi dell’internazionalizzazione;

l) può costituire nel suo ambito un Comitato Esecutivo composto da tre a nove membri con diritto di voto, con la partecipazione senza diritto di voto dei rappresentanti del MiSE e del MAECI, di cui provvederà a definire i compiti.

Prendere in considerazione quest’organo senza fare riferimento anche al Presidente è pressoché impossibile, stante la complementarietà dei ruoli e dei compiti rispettivamente esercitati (e, conseguentemente, dei continui, reciproci rinvii). D’altronde, la modalità di collocare l’integrazione regolamentare subito dopo l’enunciazione di ciascun articolo è stata suggerita da un’esigenza di ordine espositivo, per cui per soddisfare la stessa esigenza viene seguito, in questo caso, un criterio differente.

E cominciamo proprio dal Presidente, al quale lo Statuto fa ripetutamente riferimento, per essere la figura centrale nella struttura organizzativa dell’Associazione, l’organo che la rappresenta, sia all’interno che all’esterno. Le citazioni pertanto ricorrono non solo nell’articolo a lui dedicato (il n. 11.) ma anche in quelli che disciplinano l’Assemblea (e si è già visto) ed il Consiglio Generale o quelli che statuiscono altri aspetti rilevanti.

Peraltro, avendone lo Statuto definito esaurientemente poteri ed obblighi, le integrazioni che seguono si limitano a precisare aspetti complementari.

L’elezione del Presidente, così come quella del Vice Presidente, che segue le stesse modalità, avverrà con votazione segreta, salvo che il Consiglio Generale, all’unanimità dei presenti, disponga per il voto palese.

In riferimento al precedente articolo 7 (Assemblea degli Associati) laddove cita, tra i poteri dell’Assemblea, quelli che traggono origine da iniziative del Consiglio Generale (le lettere g, h, i del comma 7): è evidente che spetta al Presidente formulare le proposte in nome e per conto di quest’organo.

Ancora a proposito del Consiglio Generale, è del pari riferito che la sua convocazione è uno dei poteri spettante al Presidente (ved. art. 11. Il Presidente. comma 1), con l’unica eccezione rappresentata dal caso contemplato dal comma 2 dell’art. 9. seguente (Convocazioni e deliberazioni): “Il Consiglio Generale è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, aventi diritto di voto”. In tal caso, infatti, il Presidente dovrà effettuare la convocazione entro una scadenza vincolante. Peraltro, essendo lo Statuto omesso, ne consegue che detta convocazione debba uniformarsi al criterio fissato per le riunioni ordinarie, ossia 20 giorni prima, a contare da quello in cui la richiesta è pervenuta.

Si è detto (commento all’art. 6) che la fattispecie che determina la decadenza dei Consiglieri deve essere regolamentata anche per quanto riguarda i tempi entro cui detta sostituzione deve avvenire. Peraltro, la loro appartenenza a categorie differenti richiede una trattazione separata, a cominciare dai Rappresentanti di Area.

Considerato che la scelta del Rappresentante è riferita alla persona e non alla Camera al cui interno si è verificata la cessazione delle sue funzioni, resta esclusa l’ipotesi che il Presidente che gli subentra nella Camera assuma automaticamente la rappresentanza dell’Area (a meno che non sia la maggioranza delle CCIE ad esprimersi in tal senso). L’elezione di un nuovo R. di A. deve avvenire quindi in occasione della prima riunione successiva, convocata dal Presidente cessante ovvero dal Presidente di Camera più anziano nella carica o, a parità, anagraficamente.

Qualora detta riunione non sia prevista entro i 90 giorni successivi e per esigenze associative dovesse rendersi necessario il reintegro del seggio rimasto vacante in Consiglio Generale, sarà compito del Presidente di Assocamerestero provvedere a tanto, avvalendosi della collaborazione del Presidente di CCIE dell’Area con la maggiore anzianità di carica o, a parità, anagrafica.

È necessario infine definire le modalità per l’elezione di 1 Consigliere con diritto di voto, che lo Statuto demanda componente “estera” dell’Assemblea. Non, quindi l’Assemblea di tutti gli associati, comprensiva cioè del socio Unioncamere, ma solo la componente costituita dalle Camere Italiane all’Estero.

Dette modalità variano a seconda dell’esistenza, o meno, di candidature. Risulta, infatti, evidente che ogni Presidente di CCIE, anche tra quelli eletti come Rappresentanti d’Area, può presentare la sua candidatura, la cui formalizzazione deve avvenire per iscritto, con lettera (ma anche per fax e/o via telematica) indirizzata al Presidente, almeno 20 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell’Assemblea ordinaria (che sarà preceduta da quest’atto elettorale limitato alle CCIE). L’eventuale elezione di un Presidente già eletto per rappresentare un’Area determina la sua immediata decadenza dalla Rappresentanza d’Area.

L’elezione avverrà con votazione segreta, salvo che l’Assemblea disponga, all’unanimità dei presenti, per il voto palese. Lo scrutinio sarà effettuato da tre scrutatori individuati dal Presidente.

Risulterà eletto il Presidente maggiormente votato, a condizione che abbia superato il “quorum” necessario, ossia la metà più uno dei votanti.

Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum necessario:

 a.  si procede a una nuova votazione limitata ai primi due più votati;

 b.  se anche nella seconda votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza dei votanti spetterà al Presidente, sentiti anche i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Aree, il compito di sottoporre all’Assemblea altri nominativi di cui al punto precedente per l’elezione.

In assenza di candidature formalizzate, sarà compito del Presidente – sentiti anche i consiglieri eletti in rappresentanza delle Aree – sottoporre all’Assemblea i nominativi di quattro Presidenti di CCIE (scelti preferibilmente tra quelli in possesso di una esperienza maturata attraverso una anzianità di carica, non inferiore a 4 anni). Sarà eletto il candidato che raggiunga almeno la metà più uno dei votanti.

In caso contrario il Presidente procederà analogamente con quanto indicato ai precedenti punti a) e b).

Nel caso della decadenza di un Presidente di CCIE eletto in Assemblea (dalla componente estera), si procederà a nominare il successore in occasione della prima riunione assembleare.

Per la sostituzione del Rappresentante dei Segretari Generali si prospetta una situazione analoga, ma ad essa quindi si darà soluzione facendo subentrare il Segretario Generale che abbia ricevuto il maggior numero di voti dopo quello eletto – e decaduto – fino alla successiva riunione.

Infine, per i Consiglieri di espressione “italiana”, tenuto conto che l’indicazione è riferita alla persona, fintanto che la designazione da parte del Presidente Unioncamere resti valida, la persona resterà in carica. Solo una diversa indicazione di Unioncamere potrebbe definirne la decadenza e la contestuale sostituzione.

Il comma 2, nell’elencare i Consiglieri senza diritto di voto, utilizza per alcuni l’espressione “un rappresentante designato …”, mentre in altri casi aggiunge – nel definire la figura e la funzione – “un suo delegato”. Pertanto, allo scopo di una uniformità di attuazione resta inteso che tanto il titolare dell’organismo (o, in sua vece, la persona delegata a rappresentarlo stabilmente) quanto il rappresentante designato possono essere sostituiti, previa comunicazione al Presidente di Assocamerestero, solo in casi di impedimento esplicitato nella delega.

Per ciò che riguarda i poteri demandati al Consiglio Generale si evidenziano sia quelli richiamati all’art. 7 (Assemblea degli associati): “su proposta del Consiglio Generale, l’Assemblea: a) definisce la composizione delle Aree; b) approva gli standards organizzativi; c) approva il Regolamento dell’Associazione”; che quelli elencati nel presente articolo che, al comma 3, li esplicita in una forma che non richiede integrazioni aggiuntive.

Fa eccezione quello della lettera i) il quale si riferisce al potere di costituzione di Comitati consiliari in termini generici: “Può costituire … (omissis) un numero limitato di Comitati … “e necessita quindi di essere integrata. Si rileva anzitutto che una pur implicita limitazione viene fatta, dal momento che si specifica “per il conseguimento degli scopi sociali” (che sono quelli elencati all’art. 4).

Sono pertanto escluse tutte le fattispecie in cui l’obiettivo si esaurisca in tempi brevi oppure abbia una durata prefissata (e non sia, comunque, direttamente collegato agli scopi sociali). La casistica di siffatti organismi è ampia: effettuare uno studio o un’indagine di mercato; predisporre un documento che richieda competenze diversificate; organizzare un evento di una certa complessità; partecipare a “tavoli” di lavoro con altri soggetti, ecc.; e possono assumere denominazioni differenti (commissione, gruppo di lavoro, gruppo di studio, task-force, ecc.).

Ciò chiarito, i “Comitati” sono soltanto quelli chiamati a svolgere compiti che hanno carattere permanente, in quanto forniscono un supporto costante e concorrono, con gli altri organi sociali, a ridefinire gli obiettivi imposti dai mutamenti dei mercati e della domanda di servizi. Se ne conclude che il loro numero, nell’attuale situazione, difficilmente potrà essere superiore a 2 o 3.

La diversità di contenuti e di finalità tra questi e quelli “temporanei” trova conferma nel fatto che lo Statuto menziona solo la facoltà di costituire Comitati e non anche le altre fattispecie sopra citate, la cui creazione è sottinteso essere inerente ai poteri che il Presidente esercita attraverso semplici “Comunicazioni” o “Determinazioni”.

In fase di rendiconto, invece, nell’un caso e nell’altro, i rispettivi responsabili sono tenuti a sottoporre al Consiglio Generale una relazione annuale sull’attività svolta, sui risultati conseguiti (anche se l’organismo ha esaurito il suo compito), sui programmi e sugli obiettivi a breve e/o medio termine.

Si ricorda, prima di concludere, per ciò che riguarda il Vice-Presidente, che egli – al di là delle citazioni esplicite che ricorrono nello Statuto – in assenza del Presidente, assume tutti i poteri attribuiti al primo.

Art. 9 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI)

1. Le convocazioni del Consiglio Generale avvengono mediante avviso scritto, diffuso anche per via telematica e/o fax, recante la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito almeno venti giorni prima delle riunioni. 

2. Il Consiglio Generale è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, aventi diritto di voto. 

3. Le sedute del Consiglio Generale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. 

4. Le decisioni sono adottate dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

5. Il Presidente, anche su proposta del Vice Presidente, può invitare alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, personalità ed esperti. 

6. Le sedute del Consiglio Generale possono essere tenute in tele-conferenza o, ove opportuno e necessario, in video-conferenza, o con altre innovazioni tecnologiche, spettando al Presidente il compito di definirne modalità e “siti”. 

L’unico punto che necessita di integrazioni è quello enunciato dal comma 2 (“Il Consiglio Generale è convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, aventi diritto di voto”) che, per le citate ragioni di logica espositiva, è stato già oggetto di trattazione nel precedente articolo 8. 

Art. 10 (LE AREE)

1. Le Aree definiscono, nelle loro riunioni, sia gli obiettivi e le modalità della loro organizzazione, in armonia con la disciplina statutaria dell’Associazione, sia il ruolo dei loro Rappresentanti all’interno dell’area, nell’ambito di quanto indicato dal Consiglio Generale.

2. Le Aree individueranno, inoltre, le risorse idonee al raggiungimento degli obiettivi dati.

3. Il Consiglio Generale, su indicazione delle CCIE interessate, propone all’Assemblea eventuali modifiche ai livelli di aggregazione che delimitano le Aree. 

4. Il Consiglio Generale definisce i compiti associativi dei Rappresentanti delle Aree e le modalità operative delle stesse, sulla base del Regolamento di cui alla lett. i) del comma 7 dell’art. 7 (Assemblea degli associati).

L’organizzazione territoriale per Aree è un argomento che richiede una trattazione articolata e per chiarezza espositiva viene suddivisa in tre capitoli: 1) Le Aree; 2) Il Rappresentante di Area; 3) Le riunioni di Area.

1) Le Aree. Con criteri di funzionalità, nonché per agevolare la comunicazione e le collaborazioni intercamerali, le CCIE si raggruppano per aggregazioni geo-economiche, all’interno delle quali la contiguità geografica e la condivisione delle problematiche sociali, politiche ed economiche consente di perseguire in modo più agevole e razionale le finalità di “sistema” di Assocamerestero.

Dette aggregazioni possono nel tempo subire delle modifiche, sempre per corrispondere alle menzionate esigenze di collaborazione e di progettualità comune. Esse possono riguardare: a) la ridefinizione dei confini geografici, per l’ingresso di nuove Camere su territori anteriormente privi di nostre presenze; b) la costituzione di nuove Aree, risultanti dallo scorporo o dall’accorpamento di una o più di quelle esistenti; c) la modifica delle stesse, per il trasferimento di una o più Camere da un’Area ad altra.

Si ritiene opportuno che ogni Area abbia un numero di Rappresentanti tali da garantire un dialogo costante con le Camere associate. Si prevede, in particolare, che ogni Rappresentante riferisca ad un raggruppamento di Camere di commercio italiane all’estero che abbia un’ampiezza compresa, orientativamente, tra un minimo di 8 ed un massimo di 15 CCIE. Questa dimensione orientativa di ogni raggruppamento garantisce all’Area significatività e, insieme, funzionalità.

La casistica del primo tipo (allargamento di un’Area) rappresenta una crescita naturale e non necessita quindi di essere disciplinata, mentre gli altri casi rientrano nell’ambito di quanto statuiscono l’art. 7. (L’Assemblea degli associati) in combinazione con quello che qui si sta regolamentando: il primo per indicare l’organo competente a definirne composizione e modifiche ed il presente per indicarne le modalità operative e, conseguentemente, i compiti del Rappresentante di Area.

L’attribuzione avviene quindi sulla scorta delle aggregazioni socio-economiche esistenti in un dato momento, per cui eventuali modifiche comportano la ridistribuzione delle Camere dei territori interessati, fatti salvi i casi in cui l’attribuzione ad un’Area piuttosto che ad un’altra non dia adito a situazioni dubbie. Spetterà al Consiglio Generale esaminare dette situazioni e proporre la soluzione più idonea all’Assemblea, cui compete formalizzare la decisione.

L’Area costituisce una modalità per sintetizzare esigenze specifiche e rappresentarle collettivamente, per tutta una serie di tematiche di cui si parlerà più avanti. L’organizzazione per Aree non determina alcuna gerarchizzazione di rapporti, sia all’interno che nei confronti dell’Associazione.

Le CCIE di nuova costituzione entrano a far parte di una specifica Area su indicazione del Consiglio Generale che le ammette in pre-adesione o che le associa. Spetterà al Rappresentante stabilire un primo contatto (sempre che, come è assai frequente, questo non sia già avvenuto), nonché illustrare ragioni e funzionamento dell’Area.

Le Aree, in quanto aggregazioni costituite per fini operativi, di funzionalità, godono di larga autonomia nel definire le modalità del loro operare ed i meccanismi di funzionamento: potranno darsi, se lo ritengono, un Regolamento per la parte riguardante convocazioni, numero e modalità delle riunioni, candidature, comunicazioni, informazioni, ecc.; creare un fondo di dotazione per eventuali interventi di supporto alle CCIE; affidare al Responsabile di Area compiti aggiuntivi a quelli che discendono dallo Statuto (ved. infra).

Il tutto, comunque, nel rispetto di alcuni presupposti statutari, quali: 

  • modalità organizzative e norme che non vengano a trovarsi in contrasto con quanto stabiliscono le linee-guida dello Statuto (e del Regolamento che ne costituisce parte integrante): “Le Aree definiscono (omissis) le modalità della loro organizzazione, in armonia con la disciplina statutaria dell’Associazione” (comma 1);
  • modalità di funzionamento (elezione del Rappresentante di Area, durata del mandato e rieleggibilità, deleghe per le riunioni di Area) che rispecchino la normativa generale;
  • modalità di collaborazione tra CCIE operanti nello stesso paese o nella stessa area-mercato, nel rispetto altresì dell’area di specifica competenza di ciascuna CCIE (definita di norma dall’ampiezza delle circoscrizioni consolari di riferimento) ed escludendo comunque interventi a carattere promozionale o di business (diretti o affidati a soggetti terzi) nei territori di competenza di altre CCIE operanti nel medesimo Paese.

2) Il Rappresentante di Area. Questa figura è quella di un “primus inter pares”, stante anche la temporaneità del suo incarico, per cui la sua designazione, pur attraverso un atto elettivo o una scelta, non dà luogo a rapporti gerarchici. Egli è il portavoce delle CCIE dell’Area ed è, tuttavia, investito di poteri di iniziativa e di indirizzo per tutto quanto attiene il funzionamento della stessa.

Sulle modalità di elezione vale quanto detto sopra: ogni Area ha piena autonomia nel definirne le regole, gli adempimenti, le formalità.

Anche ai Rappresentanti di Area si applica il principio (art. 6 dello Statuto) in virtù del quale “se durante il periodo di carica viene meno la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all’organo” (in questo caso la Presidenza di CCIE) essi decadono, ma rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

Circa i tempi per procedere alla loro sostituzione, si rinvia a quanto detto nel regolamentare gli aspetti connessi al funzionamento del Consiglio Generale (art. 8).

Il R. di A. attende ad una duplicità di compiti, per essere il punto di riferimento sia nei confronti delle Camere dell’Area che verso il Consiglio Generale, nella veste di membro di quest’organo (che assume automaticamente in conseguenza dell’elezione a Rappresentante di Area, comma 1 dell’art. 8. Il Consiglio Generale).

Quelli che deve assolvere sul versante interno sono, in linea di massima, i seguenti: 

  • stimolare la partecipazione delle CCIE ad una sorta di dibattito permanente, anche attraverso la proposizione di specifiche tematiche;
  • curare la diffusione di informazioni, notizie e di ogni altra documentazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo indicato al punto precedente;
  • favorire la partecipazione delle CCIE a progetti di rete, sia all’interno che al di fuori della propria Area;
  • favorire l’inserimento nell’Area delle “new entry”, ponendo a loro disposizione – se del caso – supporti e strumenti di formazione/informazione, sia direttamente che utilizzando la eventuale disponibilità di altra Consorella;
  • convocare ed organizzare le periodiche riunioni, stimolando la più ampia partecipazione alla proposizione degli argomenti da trattare (ved. infra: Le riunioni di Area);
  • fornire consulenza ed orientamenti alle Camere che denunciano criticità, sia sostenendole in iniziative di recupero definite congiuntamente (se la struttura della propria Camera lo consente) che partecipando ad interventi di supporto pianificati, promossi da Assocamerestero.

Tra gli adempimenti che gli sono delegati nella veste di referente associativo all’interno del “sistema” si evidenziano i seguenti: 

  • il coordinamento dell’Area, attraverso il dibattito, la mediazione e la sintesi della normale dialettica interna;
  • la rappresentazione in seno ad Assocamerestero di istanze, di problematiche specifiche dell’Area o di una o più CCIE della stessa;
  • il collegamento con gli altri Rappresentanti di Area, nell’ottica di alimentare i processi di crescita del sistema;
  • l’assolvimento di incarichi di interesse dell’Area decisi dal Consiglio Generale (di cui è parte) o dal Presidente dell’Associazione.

3) Le riunioni di Area. Costituiscono il momento aggregante, in cui confluiscono le identità e le istanze delle singole Camere ed in cui si rinnova lo spirito di appartenenza e di solidarietà, al di là delle specificità e delle problematiche di cui ciascuna è portatrice.

La frequenza di queste riunioni è lasciata al criterio di ciascun raggruppamento: (sia che venga stabilita di volta in volta o che sia contemplata nel già citato “Regolamento di Area”). Comunque, in considerazione di tutto quanto detto sull’importanza di sviluppare lo spirito di gruppo e le collaborazioni, si valuta conveniente realizzare non meno di due riunioni annuali.

Conviene, poi, per i casi in cui nelle riunioni si debbano prendere delle decisioni, definirne le modalità. Ribadito che le Aree non sono organi statutari ma aggregazioni operative, ne consegue che le riunioni, piuttosto che luogo di decisioni (e di votazioni) sono luogo di dialogo, dove si affrontano tematiche legate al funzionamento delle Camere ed alle problematiche di mercato; sono occasioni irripetibili per fruttuosi scambi di esperienze (il “benchmarking”), per progettare collaborazioni congiunte, per aprirsi al dialogo con le altre realtà del mondo economico e del territorio.

Ciò detto, conviene comunque stabilire i requisiti per la validità delle votazioni, quando ricorrono specifiche esigenze, quali – ad esempio – l’elezione del suo Rappresentante (o la sua revoca, se richiesta dai 2/3 delle CCIE dell’Area) o l’approvazione dell’eventuale Regolamento, al quale si è già fatto riferimento.

In questi casi la votazione presuppone l’esistenza del numero legale e coerentemente con quanto più volte ribadito circa la natura delle Aree si rimette alla loro discrezionalità il compito di stabilire sia le modalità di voto (palese o segreto) che il tipo di maggioranza (semplice o qualificata).

Al di fuori di queste fattispecie, in caso di ricorso al voto, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei presenti e non quella degli aventi diritto, salvo diverso avviso dell’una o dell’altra Area.

La presenza delle CCIE a queste riunioni – a somiglianza di quanto postula il dettato statutario in materia di deleghe assembleari –avviene attraverso il suo Presidente o, su sua delega, attraverso il Vice-Presidente o altro membro del Consiglio o, ancora, il Segretario Generale della stessa

Tra gli adempimenti a carico del Rappresentante di Area per la preparazione di queste riunioni si menzionano i principali: 

  • indire le riunioni, fissandone data e località (la consultazione previa delle CCIE è opportuna);
  • definire gli argomenti all’ordine del giorno, dopo aver raccolto anche le proposte ed i suggerimenti dei colleghi delle altre CCIE;
  • coordinare con Assocamerestero la partecipazione di rappresentanti di enti territoriali, di associazioni di categoria, di aziende, per utilizzare queste occasioni per aprirsi al dialogo ed alla ricerca di utili collaborazioni esterne al nostro sistema;
  • definire, se la riunione non ha luogo nella sede di una Camera, gli accordi logistici con l’ente ospitante.

Tutto ciò tenendo presente che la messa a punto di questi incontri deve avvenire in stretto collegamento con lo staff di Assocamerestero, allo scopo di inserire le tematiche scelte all’interno di un discorso comune, nell’ottica di “fare sistema”.

Art. 11 (IL PRESIDENTE)

1. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere confermato per un secondo consecutivo mandato. Ha la rappresentanza legale di Assocamerestero. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Generale. Assicura il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi definiti dall’Assemblea e dal Consiglio Generale. 

2. Il Presidente, in caso di urgenza, può assumere gli atti di competenza del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva. Su delega del Consiglio Generale può, inoltre, assumere le decisioni di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 3 dell’articolo 8. 

3. Il Presidente può affidare la trattazione di questioni prioritariamente al Vicepresidente e, in presenza di motivate esigenze, ad uno o a più membri del Consiglio Generale. 

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano. 

Come unica integrazione a quanto diffusamente trattato a commento dell’articolo 8 – al quale si fa rinvio – rimane da precisare la dizione “Consigliere più anziano”, contenuta nel comma 4: in prima istanza, l’anzianità è quella riferita alla carica di Consigliere ed in caso di parità al Consigliere anagraficamente più anziano. 

Art. 12 (COLLEGIO DEI SINDACI)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti; svolge i compiti demandati dal Codice Civile; ad esso è attribuito il controllo contabile e partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Generale. 

2. Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea. 

Organo di controllo e di certificazione dell’attività dell’Associazione, il Collegio dei Sindaci non richiede – in sede di Regolamento – specificazioni integrative di quelle chiaramente espresse nel disposto statutario, considerato anche che i suoi compiti sono disciplinati dalla legge, alla quale infatti l’articolo fa esplicito riferimento: “… svolge i compiti demandati dal Codice Civile”. 

Art. 13 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

1. Eventuali controversie tra Assocamerestero e i suoi soci ovvero tra i soci stessi in relazione ad Assocamerestero sono risolte secondo equità da un collegio di tre probiviri nominati dall’Assemblea. 

2. Il Collegio dei Probiviri, previa comunicazione alle parti interessate almeno trenta giorni prima, propone al Consiglio Generale la decadenza da socio, qualora i comportamenti tenuti dai suoi rappresentanti siano in evidente contrasto con le finalità di Assocamerestero. 

Lo Statuto affida a questo organo una duplicità di compiti, aggiungendosi a quello di porsi come custode dei principi e dei valori insiti nelle regole che ogni associazione si attribuisce, anche uno operativo (già menzionato a proposito della normativa su “Ammissione e cessazione degli associati”, art. 3). 

La relativa casistica è riassunta sotto due fattispecie: la prima è quella dell’inottemperanza agli standards organizzativi, disciplinata dall’art. 3 in combinazione con l’art. 7 la seconda è enunciata nel presente, sotto la dicitura del comma 2: “… comportamenti in evidente contrasto con le finalità di Assocamerestero”. 

Pertanto, mentre nel primo caso sarà il Consiglio Generale, come si è già visto, ad adottare le conseguenti decisioni, nei casi di comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione spetta al Collegio dei Probiviri proporre al Consiglio Generale la decadenza da socio (secondo le modalità sopra citate: comma 2). 

Per ciò che riguarda i comportamenti che possono rientrare sotto questa fattispecie (il dettato statutario parla di “evidente contrasto”), siamo ancora una volta di fronte alla difficoltà di stilare una casistica: il riferimento alle finalità di Assocamerestero non pone dubbi interpretativi (ved. art. 4. Scopi sociali), mentre i comportamenti che confliggono non sempre sono prevedibili e c’è sempre il rischio di incorrere in una elencazione incompleta per cui occorre valutare le fattispecie concrete. 

Ribadito che compito precipuo dei probiviri è quello di dirimere eventuali controversie; fornire chiarimenti su circostanze dubbie; dare, quando richiesto, pareri atti a supportare le decisioni degli organi direttivi, si evidenzia che per questo Collegio – organo di vigilanza e di garanzia – lo statuto, a differenza degli altri, non prevede un limite al numero di mandati, e le ragioni sono evidenti: basterà ricordare che l’autorità, il prestigio e l’estraneità ai fatti quotidiani dell’associazione li pongono in una posizione sottratta ad ogni possibile logoramento dei rapporti. 

Sarà, quindi, compito del Presidente e del Consiglio Generale valutare se e quando è consigliabile procedere ad un suo rinnovo. 

E’ sottinteso che i suoi membri non debbano ricoprire altri incarichi in seno ad Assocamerestero, fermo restando che l’aver svolto precedenti, importanti esperienze nel mondo camerale può costituire titolo preferenziale. 

Art. 14 (IL SEGRETARIO GENERALE)

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione di Assocamerestero. Il Segretario Generale attua le decisioni degli organi, svolge i compiti a lui delegati dal Consiglio Generale, dà corso agli adempimenti amministrativi, ha la responsabilità della gestione del personale e dell’andamento dei servizi. 

2. Il Segretario Generale presenta semestralmente al Consiglio Generale una relazione sull’andamento della gestione e sui risultati conseguiti. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo ove costituito e dell’Assemblea ed assume le funzioni di segretario di dette riunioni. 

Il compito del Segretario Generale è essenzialmente quello di porre la struttura operativa, di cui è responsabile, nella condizione di agire per il perseguimento degli obiettivi dell’Associazione. A ciò si aggiunga la centralità ed il peso del suo ruolo quando è chiamato a fornire al Presidente ed al Consiglio Generale quei supporti indispensabili all’espletamento delle loro funzioni, su temi che abbracciano un arco molto ampio. 

Il Segretario Generale risponde al Consiglio Generale (che lo ha nominato: art. 8, lett. e. del comma 3) ed al Presidente e lo Statuto prevede che presenti una relazione sui risultati e sull’andamento della gestione, con cadenza semestrale. Il dettato statutario si limita a parlare di una relazione, senza definirne la modalità, ma trattandosi di un compito che il Segretario Generale deve assolvere nei confronti di un organo composto da più membri, se ne deve concludere che debba trattarsi di un documento scritto. 

Egli, infine, è l’interfaccia tra gli organi sociali e la struttura operativa di Assocamerestero nonché interlocutore unico nei rapporti con l’esterno (istituzioni, enti, associazioni, fornitori ed ogni altro interlocutore). 

Art. 15 (FINANZIAMENTO)

1. Il finanziamento è assicurato: 

a) in misura paritetica dalle quote associative delle CCIE deliberate dall’Assemblea e dalla quota dell’Unioncamere; 

b) dalle quote di eventuali altri soci (art. 2 comma 2); 

c) dalle entrate per le attività svolte e i servizi resi e dai proventi per progetti e iniziative; 

d) da ogni altro provento o entrata. 

Non sono richiesti commenti e integrazioni. 

Art. 16 (ESERCIZIO E GESTIONE)

1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono approvati in sede di Assemblea ordinaria. 

Non sono richieste integrazioni. 

Art. 17 (SCIOGLIMENTO)

 

1. Lo scioglimento è deciso dall’Assemblea che provvede alla nomina di un Collegio di Liquidatori fissandone i poteri e il compenso, e decide in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo. 

Trattasi di un caso estremo, di cui è difficile prevedere in quali termini possa configurarsi. Da ciò consegue che la fissazione di modalità astratte circa la nomina, la composizione, i poteri ed il compenso di questo organismo può risultare decontestualizzata, per cui si valuta opportuno soprassedere. 

 

Ultima modifica: Venerdì 4 Febbraio 2022