In Spagna viene creato il Registro Centrale dei Titolari Effettivi

In Spagna viene creato il Registro Centrale dei Titolari Effettivi
Venerdì 3 Novembre 2023

In Spagna viene creato il Registro Centrale dei Titolari Effettivi

Il 12 luglio 2023 è stato pubblicato sul BOE il Regio Decreto 609/2023, dell'11 luglio, in virtù del quale sarà creato il Registro centrale dei titolari effettivi e ne è stato approvato il regolamento. L'obiettivo è quello di disciplinare l'ottenimento di informazioni circa la proprietà effettiva, diretta o indiretta, delle persone giuridiche per combattere in modo efficace ed efficiente il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo attraverso l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di autorità, soggetti pubblici e privati.

Tra i contenuti del Real Decreto vanno sottolineati i seguenti aspetti:

  1. Viene creato il Registro centrale dei titolari effettivi. Si tratta di un registro telematico, centrale e unico per l’intero territorio nazionale. La finalità del registro è quella di raccogliere e rendere pubbliche le informazioni relative ai titolari effettivi di tutte le persone giuridiche spagnole e degli enti o delle strutture senza personalità giuridica (come i trust) che hanno la loro sede effettiva di gestione o la loro attività principale in Spagna, o che sono gestite o amministrate da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Spagna, o che, non essendo gestite o amministrate dalla Spagna o da un altro Stato dell'Unione europea (UE), o registrate da un altro Stato dell'UE, intendono stabilire relazioni commerciali, svolgere operazioni occasionali o acquistare beni immobili in Spagna.
  2. Il Registro centrale dei titolari effettivi sarà gestito dal Ministero di Giustizia, con sede presso la Direzione generale della sicurezza giuridica e della fede pubblica. Il registro funzionerà in modalità telematica, 24 ore su 24, tutto l'anno.
  3. Le fondazioni, le associazioni e, in generale, tutte le persone giuridiche, i trust di tipo fiduciario e gli enti o le strutture senza personalità giuridica analoghi ai trust che non hanno dichiarato la loro titolarità effettiva attraverso il Registro delle Imprese, o i registri delle fondazioni, delle associazioni, delle cooperative o altri in cui sono iscritti, dal momento che questa modalità di dichiarazione non è regolamentata, dovranno comunicare per via telematica al Registro centrale dei titolari effettivi le informazioni relative al titolare effettivo entro un periodo massimo di un mese dalla loro costituzione. Nel caso dei trust e degli enti o strutture senza personalità giuridica analoghi ai trust, sono tenuti, entro il termine massimo di un mese, a indicare i titolari effettivi e ad aggiornare successivamente i dati entro un massimo di dieci giorni qualora si verifichi una variazione della titolarità effettiva. In ogni caso, la dichiarazione annuale dovrà essere effettuata per via telematica nel mese di gennaio e, nel caso in cui non vi siano variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di conferma. L'obbligo di notifica del titolare effettivo non si estende ai fondi, ma alla relativa società di gestione.
  4. Le informazioni inserite nel Registro centrale dei titolari effettivi devono essere conservate e aggiornate per tutta la vita delle persone giuridiche o degli enti o strutture senza personalità giuridica, e devono essere conservate per un massimo di dieci anni dopo la loro estinzione.
  5. I soggetti tenuti a informare il Registro centrale di eventuali discrepanze osservate tra le informazioni sui titolari effettivi ivi contenute e le informazioni riguardanti detti titolari effettivi ottenute attraverso altri mezzi, a meno che queste ultime informazioni non provengano dai Registri delle Imprese gestiti dal Collegio spagnolo dei conservatori del Registro della proprietà, delle Imprese e dei Beni Mobili di Spagna o dalla Banca Dati dei Titolari Effettivi curata dal Collegio generale del Notariato.
  6. Il Registro centrale dei titolari effettivi sarà accessibile, gratuitamente e senza restrizioni, a tutte le autorità responsabili della prevenzione, rilevazione, indagine e perseguimento dei reati di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e dei reati correlati, sia a livello nazionale che di altri Stati membri dell'Unione Europea. I soggetti obbligati avranno inoltre accesso alle informazioni aggiornate conservate nel Registro centrale e otterranno un certificato digitale o un estratto per l'adempimento degli obblighi relativi all'identificazione del titolare effettivo.
  7. L'inosservanza dell'obbligo di identificazione e comunicazione al Registro centrale dei titolari effettivi, sia per la mancata identificazione nel modulo del titolare effettivo, sia per la mancata registrazione del modulo relativo al titolare effettivo o l'omissione del deposito dei bilanci d’esercizio nel caso di enti legalmente obbligati a farlo, comporterà la cancellazione dal Registro ai sensi dell'art. 378 del Regolamento del Registro delle Imprese.

 

Fonte: Maio Legal (www.maiolegal.com)

Il testo completo del decreto è disponibile al seguente link https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-A-2023-16159.pdf

 

(Contenuto editoriale a cura della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna)

Ultima modifica: Venerdì 3 Novembre 2023